16/05/2016 scadenza dichiarazione di ESENZIONE dal Canone Rai

canone

Ne avevamo già parlato a Marzo:

Il 16 marzo scade il termine entro il quale si può trasmettere la dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento tv per uso privato ed evitare l’addebito sulle fatture elettriche a partire da luglio.

I casi ammessi per richiedere l’esenzione previsti sono:

1) abbonamento e bollette che hanno intestatari diversi: coloro che formano un Nucleo Familiare, abitano nello stesso immobile ma sono intestatari, l’uno dell’utenza luce, l’altro del canone Rai, dovranno avere un unico addebito.

2) coniugi con residenze diverse: Anche per coloro che abbiano riunito in unica abitazione (pur possedendone diverse) la residenza, devono pagare un solo Canone. Se le residenze sono invece diverse, saranno diversi i canoni (come è sempre stato)

3) soggetti con più utenze elettriche intestate: Per i possessori di più abitazioni, che risiedono comunemente in un unico nucleo, il canone dovrà essere unico.  ( a tal riguardo la grande diatriba se comunicare o meno la Residenza, al fine di evitare di vedersi addebitate più canoni nelle diverse bollette. La norma prevederebbe la non necessità, ma molti CAF, commercialisti e cittadini stanno provvedendo alla comunicazione).

4) televisione suggellata: E’ il caso di coloro che dichiarano di non vedere la TV e che quindi non devono avere addebitato alcun Canone.

COMPILAZIONE DEL MODELLO DI ESENZIONE:

Il modello di autocertificazione prevedeuna prima sezione relativa ai dati personali;e un’altra una dichiarazione sostitutiva di mancata detenzione dell’apparecchio tv.

Sulla base della diversa tipologia dichiarativa, il contribuente è tenuto a compilare il quadro A oppure quello B del modello.

Il Quadro A: Si tratta della dichiarazione di non detenzione di un apparecchio televisivo.

Il Quadro B: Si tratta della sezione riservata a tutti i contribuenti che non devono pagare in quanto il canone Rai è già versato da un altro componente della famiglia anagrafica, ad esempio quando due soggetti conviventi, appartenenti alla stessa famiglia anagrafica, sono intestatari di utenze elettriche distinte. In questo caso, il codice fiscale da riportare nel campo dichiarazione è quello del membro della famiglia che ovviamente paga il canone.

Il sistema per comunicare le variazioni, le dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione privata, così come previsto dalla L.208 art.1 com.153 legge 28/12/2015.

possono essere:

Tramite Raccomandata A.R. all’indirizzo Agenzia delle Entrate – Ufficio Torino 1 – Sportello abbonamenti Tv – Casella postale 22 – 10121 Torino.

Tramite PEC va poi inoltrata al seguente indirizzo e-mail : cp22.sat@postacertificata.rai.it.

Attraverso lo sportello dell’Agenzia delle Entrate: con le apposite Credenziali di Fisconline

L’esenzione può essere richiesta anche da coloro che  hanno compiuto 75 anni, con un reddito annuo non superiore a 6.713 euro per essere esonerati dal pagamento del canone TV possono rivolgersi agli uffici dell’Agenzia per presentare una dichiarazione sostitutiva di richiesta di esenzione.
La richiesta, accompagnata da un documento di identità valido, deve essere compilata sull’apposito modello pubblicato sul sito internet dell’Agenzia.

modulistica per l’autocertificazione:

310078473-Autocertificazione-Canone-Rai

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