Dati alla mano, l’idea di pensare a una eventuale separazione prima di convolare a nozze non è una cosa così folle. Così regolamentare i termini economici di una eventuale separazione prima del matrimonio è lo scopo principale della proposta di legge 2669, depositata alla Camera dei Deputati il 15 ottobre 2014 e firmata dai deputati Alessia Morani (Pd) e Luca D’Alessandro (Ala) – relatori anche della proposta di legge sul divorzio breve approvata il 23 aprile 2015.
Quanto seguito potrà avere questa proposta? Se si pensa che nel 2014 sono stati celebrati 189.765 matrimoni, circa 4.300 dell’anno precedente si capisce che la propensione a sposarsi non è poi quella di un tempo. Si convola a nozze poi sempre più tardi, intorno ai 34 anni in media per lui e 31 per lei. Un’età in cui la carriera è già avviata e i sogni della vita futura sono già più concreti. Per quanto riguarda le separazioni c’è una specie di assestamento contandone nel 2014 89.303 e i divorzi 52.335. In media ci si separa dopo 16 anni di matrimonio, ma i matrimoni più recenti durano sempre meno. Le unioni interrotte da una separazione, dopo 10 anni di matrimonio, sono quasi raddoppiate passando dal 4,5% dei matrimoni celebrati nel 1985 all’11% osservato per le nozze del 2005. Una maggiore frequenza nel Nord e bassa nel Mezzogiorno.
Così magari una certezza su cosa potrebbe avvenire, nel caso il matrimonio dovesse poi fallire, forse aiuterebbe le coppie più indecise in una direzione o nell’altra. Al momento la proposta di legge Morani-D’Alessandro è ferma in commissione Giustizia alla Camera. Probabilmente il testo potrebbe essere analizzato dopo l’esame delle Unioni Civili (il cui approdo in Aula a Montecitorio è previsto per il 9 maggio).
“Obiettivo della proposta di legge – si legge nella relazione che introduce il testo – è quello di rafforzare e rilanciare l’istituto del matrimonio e di favorire l’accesso allo stesso con la giusta meditazione e serietà, nonostante che possa dare a un osservatore poco attento l’impressione opposta“.
Cosa potrebbe avvenire nel caso passasse la proposta? I futuri coniugi, prima di contrarre matrimonio, possono stipulare in presenza di un avvocato, accordi prematrimoniali volti a disciplinare i rapporti dipendenti dall’eventuale separazione o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il tutto considerando gli accordi sulla gestione di eventuali figli minori o economicamente non autosufficienti. Per quanto riguarda la parte del coniuge si potrà stabilire una somma di denaro periodica o una somma di denaro una tantum ovvero un diritto reale su uno o più immobili, anche con il vincolo di destinare i proventi al mantenimento dell’altro coniuge o al mantenimento dei figli fino al raggiungimento della loro autosufficienza economica. In ogni caso ciascun coniuge non può attribuire all’altro più di metà del proprio patrimonio.
Gli accordi prematrimoniali possono anche contenere la rinuncia del futuro coniuge al mantenimento da parte dell’altro, fatto salvo il diritto agli alimenti. Tramite gli accordi prematrimoniali un coniuge può anche trasferire all’altro coniuge o a un terzo beni o diritti destinati al mantenimento, alla cura o al sostegno di figli disabili. Con gli accordi prematrimoniali, in deroga al divieto dei patti successori e alle norme in materia di riserva del coniuge legittimario, possono essere previste anche norme per la successione di uno o di entrambi i coniugi, fatti salvi i diritti degli altri legittimari. I patti possono essere modificati in qualunque momento anche durante il matrimonio.
Se poi un domani si dovesse arrivare alla separazione, i giudici dovranno tenere conto dell’accordo prematrimoniale. Un modo civile per risolvere eventualità future in modo sereno e soprattutto in un momento in cui l’amore che andrà poi a legare, sarà una conferma futura di prendersi cura l’uno dell’altra… qualunque cosa accada…
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