Il Biotestamento è Legge: cosa prevede dopo l’approvazione finale

Siamo di fronte ad un forte cambiamento. Il biotestamento (il testo sulle Disposizioni anticipate di trattamento e in materia di consenso informato) è passato senza modifiche al Senato ed è quindi una legge approvata in via definitiva con 180 favorevoli, 71 contrari e sei astensioni e un lunghissimo applauso finale.

La legge tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione di ogni persona e stabilisce che nessun trattamento sanitario possa essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata. Un incontro quindi tra consenso informato del paziente, l’autonomia decisionale del malato e la competenza del medico che lo ha in cura. In tale relazione sono coinvolti, se il paziente lo desidera, anche i suoi familiari o la parte dell’unione civile o il convivente ovvero una persona di sua fiducia.

Con questa nuova legge ogni persona maggiorenne e capace di agire ha il diritto di rifiutare, in tutto o in parte, qualsiasi terapia o di revocare, in qualsiasi momento, il consenso prestato, anche quando la revoca comporti l’interruzione del trattamento. Nutrizione e idratazione vengono equiparate a trattamenti sanitari e quindi sarà possibile chiedere lo stop alla loro sommministrazione o rifiutarli.

 Così il paziente avrà il diritto di abbandonare le terapie e allo stesso tempo ai l’obiezione di coscienza. Sulla richiesta del paziente di staccare la spina quindi il medico non avrà l’obbligo professionale di svolgere la volontà del panziete, che a sua volta potrà però rivolgersi ad un altro sanitario.
La legge a sua volta pone il divieto di accanimento terapeutico in caso di malattia terminale. E possibilità, in presenza di sofferenze refrattarie ai trattamenti sanitari, di ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua, in associazione con la terapia del dolore. Anche nel caso di rifiuto o revoca da parte del paziente al trattamento sanitario, quest’ultimo ha diritto ad un’appropriata terapia del dolore e l’erogazione delle cure palliative. Nel caso di paziente con prognosi infausta a breve termine o di imminenza di morte, il medico deve astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure e dal ricorso a trattamenti inutili e sproporzionati.
Nel momento in cui il paziente esprimerà la rinuncia o il rifiuto alle cure, si prospetterà al paziente e alla famiglia un sostegno psicologico.
Tutto questo avviene anche in caso di Minori e incapaci che avranno medesimi diritti di informazione in modo consono alla propria età e situazione così da poter esprimere la propria volontà.  Nel caso in cui il rappresentante legale della persona minore o interdetta o inabilitata oppure l’amministratore di sostegno rifiuti le cure proposte, la decisione è rimessa al giudice tutelare.

Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, prevedendo una futura perdita di capacità di autodeterminarsi, potrà attraverso disposizioni anticipate di trattamento (dat), esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari. Le dat saranno vincolanti per il medico a meno che appaiano manifestamente inappropriate o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente, oppure qualora sussistano terapie non prevedibili o non conosciute dal disponente all’atto della sottoscrizione, capaci di assicurare possibilità di miglioramento delle condizioni di vita.

Le dat sono a tutti gli effetti un atto pubblico o devono essere redatte per scrittura privata autenticata o consegnata presso l’ufficio dello stato civile del comune di residenza e possono essere sia scritte che registrate. Le dat possono comunque essere sempre modificate o revocate.

Le dat verranno poi rilasciate al fiduciario, una persona di fiducia scelta dal malato e che lo rappresenterà nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.

Commenta