Uomini, padri, ex mariti o ex compagni avvisati, entra in vigore il nuovo articolo 570 bis del codice penale. Prevede la reclusione fino a un anno o la multa fino a 1.032 euro, che erano precedentemente previste solo per chi “faceva mancare i mezzi di sussistenza”, cioè l’essenziale per vivere a figli e coniuge.
«La norma è scritta malissimo – afferma Gian Ettore Gassani, presidente dell’Associazione avvocati matrimonialisti italiani -. Sul tema delle spese straordinarie mi auguro che il legislatore chiarisca. Quanto al dettato della norma, che parla solo di ‘coniuge’, come avvocati ci batteremo per una interpretazione che equipari tutte le situazioni, anche quelle delle coppie che abbiano sottoscritto un patto di convivenza: siamo convinti che questa sia la lettura corretta della disposizione».
A tal riguardo il guardasigilli Andrea Orlando, ha poi chiarito che “la norma amplia la tutela legale a favore del coniuge, e si estende ai genitori non sposati” e così le sanzioni penali per la mancata corresponsione dell’assegno ai figli” resta in vigore.
Non versare l’assegno di mantenimento diventa reato. Dal 6 aprile, l’articolo 570 bis ha introdotto nel codice penale, 1 comma art 8, decreto 21, il carcere fino a un anno o una multa fino a 1.032 euro per l’ex coniuge che si sottrae all’obbligo di pagare quanto pattuito a favore del coniuge e dei figli. Si tratta di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, ovvero per chi vìola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli”
Aumentano quindi le tutele rispetto al precedente articolo 570 “relativi all’assistenza familiare di chi fa mancare i mezzi di sussistenza ma anche l’assistenza ai discendenti di età minore.
Insomma, le spese vanno condivise, i costi per i libri, visite mediche, ma anche quelle più generiche che riguardino l’affidamento congiunto .
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