Di che cosa parliamo quando parliamo di cyberbullismo

Il cyberbullismo rappresenta una delle tante introduzioni che il legislatore è stato costretto ad effettuare con l’entrata in gioco del mondo cibernetico: la possibilità di rivolgersi, con l’intermediazione di uno schermo, a (quasi) chiunque, spesso anche in anonimo, ha aperto la strada ad episodi di violenza psicologica, diffamazione ed ingiuria, anche e forse soprattutto in danno a persone giovani.

Dal punto di vista legale, però, cosa si intende con esattezza quando si parla di cyberbullismo?

Innanzitutto, va detto che il concetto viene introdotto nel 2017, quando la legge 71 del medesimo anno definisce esaustivamente la nozione di cyberbullismo. Rimandando alla legge stessa per il dettato ufficiale, noi descriveremo le condotte che possono essere individuate come illecite.

Innanzitutto, il legislatore elenca un ampio novero di possibili condotte, che vanno dall’ingiuria e la denigrazione, fino al furto d’identità e l’acquisizione illecita di dati personali, assieme a fattispecie più associate al concetto tradizionale di bullismo come l’aggressione, la pressione o il ricatto. Oltre all’acquisizione illecita, anche la manipolazione ed il trattamento di dati illegittimamente acquisiti vengono ugualmente perseguiti.

I tratti caratteristici della fattispecie del cyberbullismo sono poi due: la realizzazione mediante via telematica e il fatto che la condotta sia perpetrata in danno a un minorenne. Dunque, rimangono estranee tutte le azioni condotte con la stessa modalità a danno di maggiorenni, ma rientrano comunque nel novero dei cosiddetti cybercrimes.

Infine, il legislatore punisce allo stesso modo la diffusione online di contenuti che abbiano ad oggetto un minore, o la famiglia di questi, nel momento in cui la condotta abbia ad oggetto l’abuso psicologico del minore, indicata come la volontà di isolarlo o di metterlo in ridicolo. Quest’ultima parte di disposizione concentra quindi l’attenzione sull’elemento psicologico del crimine, descrivendo una condotta molto generale (la diffusione online), ma collegandola alla volontà dannosa di chi commette l’azione.

Il cyberbullismo si caratterizza come fenomeno pericoloso proprio in ragione delle differenze con il bullismo “tradizionale”. Venuta meno la componente fisica, che caratterizza indiscutibilmente una parte degli episodi di bullismo, viene dunque eliminato anche il pericolo di violenza fisica nei confronti della vittima. Tuttavia, questa caratteristica viene sostituita dallo spiccato aumento degli episodi e dell’intensità di questi, in ragione dell’aumento della facilità di commissione del crimine.

Da un punto di vista psicologico, è stato provato che all’assenza del contatto fisico consegue una carenza di inibizioni nella manifestazione, ad esempio, della violenza verbale e una mancata percezione delle conseguenze dannose, soprattutto per quanto riguarda i soggetti più giovani. Per questo motivo, accade che l’effetto nei confronti della vittima risulti amplificato ed è una nozione comprovata da infelici episodi di cronaca che le vittime di cyberbullismo possano soffrire una insicurezza potenzialmente degenerante in episodi di depressione.

Inoltre, il venir meno della componente fisica, unito alla necessità del mondo moderno di avere una “sfera personale” digitale, fanno sì che gli episodi di violenza psicologica possano provenire da ogni direzione e rendano molto più difficile per la vittima sottrarsi ad essi. Questo anche per la facilità e velocità di proliferazione delle informazioni condivise online, che divengono difficilmente tracciabili e in poco tempo sfuggono di mano.

Un capitolo infelice legato a questo elemento di riflessione è costituito dal materiale pornografico condiviso tramite messaggistica istantanea o archiviato su database collegati alla rete. Non accade di rado infatti che materiale diffuso privatamente venga condiviso tra amici, sulla base di un intento goliardico, o dietro alla promessa di non diffonderlo ulteriormente e che presto degeneri nella diffusione pubblica, che può avere conseguenze terribilmente gravi, sia per quanto riguarda vittime di minore, che di maggiore età.

Anche con riferimento a questi episodi, nei tempi più recenti vengono alla mente numerosi episodi di vittime costrette a crearsi una vita lontana dal luogo di provenienza per sfuggire la gogna cibernetica e tagliare i ponti con i posti di provenienza, oppure di storie conclusesi con epiloghi ancora più tragici. Discorso simile per il materiale sottratto dagli archivi online di cui sopra, fenomeno questo, tuttavia, più afferente al mondo delle celebrità.

Il problema delle condotte criminose online è in un qualche modo collegabile alla concezione Arendtiana della ingenuità dell’individuo che compie un gesto meccanico di per sé non riprovevole, come il tocco del tasto “invia” sullo schermo, ma dietro al quale si nascondono un significato e delle conseguenze potenzialmente gravissime. La semplicità e anche, in un certo senso, la privatezza con cui il gesto viene compiuto (da soli, sul proprio smartphone, ad esempio) elidono nella mente dell’autore l’abusività del gesto, creando un rapporto profondamente diseguale tra senso di responsabilità e conseguenze dannose generate.

È per questi motivi che il cyberbullismo, come molti altri crimini cibernetici pongono un grosso pericolo per l’incolumità del mondo moderno. La scomparsa della componente fisica dell’atto criminoso semplifica enormemente, anche da un punto di vista della coscienza e della volontà, il pericolo di commissione di questi atti, imponendo al legislatore e alla comunità accademica una riflessione proprio riguardo all’elemento doloso di questi crimini.

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