Sarà discusso domani in aula il caso di tre giovani attiviste LGBT+ polacche, Elzbieta, Anna e Joanna, per la “profanazione di immagini religiose”. L’episodio risale ormai ad un 2019 che sembra molto lontano e si colloca a Plock, in Polonia, durante la primissima sfilata LGBT+ avente avuto luogo nella cittadina collocata al centro del paese. L’accusa è sostanziata dal fatto che durante la parata le tre donne avevano sollevato un’effigie raffigurante la Madonna e il Bambino, avendo colorato la tradizionale corona dorata con i colori dell’arcobaleno LGBT.
Per questo motivo, le tre rischiano una pena detentiva massima di due anni, contro la quale si sono schierate compatte Amnesty International ed in generale moltissime associazioni ed osservatori per i diritti umani, in particolar modo per diritti LGBT+. La Polonia non è nuova a decisioni poco limpide riguardo a tematiche aventi a che fare con l’omosessualità e anzi si è resa protagonista negli ultimi anni di violazioni del divieto di discriminazione su basi di sessualità che hanno, tra altre cose, condotto l’Unione Europea a vincolare l’erogazione dei fondi per la ripresa post-covid all’accettazione delle basilari norme sullo Stato di diritto e sui diritti fondamentali.
La questione controversa è quella riguardante il diritto all’espressione in tutte le sue forme. Dal canto suo, la Polonia individua che tale diritto possa incontrare restrizioni nel momento in cui l’esercizio di tal diritto confligga con la protezione della pubblica morale, della quale fa senz’altro parte la tutela del sentimento religioso.
La Corte Europea dei Diritti Umani (CEDU) ha prodotto negli anni una ricca giurisprudenza sul tema della violazione del diritto di espressione per ragioni di tutela del sentimento religioso, dimostrando una sempre crescente tendenza alla soddisfazione dei ricorrenti violati del proprio diritto d’espressione. Com’è stato chiarito anche dal Commento Generale n.34 delle Commissione sul Diritto Internazionale, la moralità pubblica dev’essere concepita come il risultato di una molteplicità di tradizioni e tendenze e il giudizio di ciascun paese su di essa deve rispecchiare tale pluralità di tradizioni.
Inoltre, entra in gioco il fatto che le restrizioni su tali diritti sono da considerarsi legittime solo nel momento in cui siano proporzionate ai danni realizzati ed è necessario che tale dannosità, potenziale o concreta, sia ben specificata dalle Corti nel momento in cui viene adottato un provvedimento sanzionatorio per atti che possono essere considerati manifestazione della propria libertà d’espressione, com’è senz’altro l’episodio a cui si fa riferimento in quest’articolo. Sarebbe dunque illegittimo un provvedimento giustificato dalla generale esigenza di proteggere il sentimento religioso, in assenza di un puntuale rapporto sul “come” e sul “quanto” tale sentimento sia stato esposto ad offese.
Dunque, è probabile che, se le tre attiviste non troveranno preventiva assoluzione nelle corti nazionali, un ricorso alla CEDU potrebbe essere invece efficace, in coerenza con la giurisprudenza espressa in I.A. contro Turchia, nella quale viene espresso come si comprenda che le ragioni di tutela del sentimento religioso possano giustificare l’applicazione di una misura sanzionatoria, se palesemente diffamatorie contro una religione e se tale misura sanzionatoria consista in una “multa poco significativa”.
Dunque, la Corte accetta che la cosiddetta blasfemia possa essere punita, per così dire, in modo simbolico, ma qualora dovesse valicare i limiti del “poco significativo”, è ragionevole pensare che l’episodio di cui sopra, riguardo al quale, peraltro, a parer mio, non è nemmeno del tutto trasparente il fatto che possa considerarsi come palesemente blasfemo, sarà trattato come una legittima manifestazione del diritto di espressione e di assemblea e che un’eventuale sanzione detentiva emessa dalle corti polacche sarà poi corroborata dall’obbligo per lo Stato di indennizzare le vittime ingiustamente danneggiate.
Questa lettura, tuttavia, non può dirsi ugualmente pronosticabile per le corti nazionali ed è facile immaginare che le tre accusate potrebbero vedersi sottoposte addirittura a misure restrittive della libertà personale, almeno sino all’esito di un eventuale ricorso europeo.
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