Riforma sulla prescrizione e funzione della pena

Il primo gennaio è entrata in vigore la riforma sulla prescrizione, tanto caldeggiata dal M5S, contenuta nel disegno di legge Anticorruzione, in gergo giornalistico noto come lo “Spazzacorrotti”.

La riforma in questione prevede il congelamento del decorso dei termini prescrizionali al momento della pronuncia della sentenza di primo grado, al fine di scongiurare l’eventualità dell’estinzione del reato durante i giudizi di impugnazione. Dunque, risulta palese che la ratio della norma sia da individuare nella tutela della certezza della pena, uno dei principi cardine delle sanzioni penali nell’ordinamento giuridico italiano.

Ciononostante, questa riforma non ha mancato di sollevare critiche e perplessità, provenienti dagli ambienti sia politici che giuridici. Infatti, rammentando brevemente quello che è lo scopo dell’istituto della prescrizione, notiamo come essa sia una causa di estinzione del reato dovuta al venir meno dei fini della pena. Appare innegabile che il decorso di un eccessivo ammontare di tempo dalla commissione del reato senza la conseguente applicazione di una sentenza di condanna definitiva faccia scemare le funzioni di deterrenza e di rieducazione intimamente correlate alla sanzione di carattere penale.

Di conseguenza la riforma in parola andrebbe a vanificare, nei soli casi in cui sia già intervenuta una sentenza di primo grado, alcuni dei principi fondamentali sottesi all’applicazione della pena, la quale, al fine di essere in linea con i dettami fornitici dalla giurisprudenza e dalla sociologia, deve inevitabilmente essere tempestiva, oltre che ragionevole e proporzionale.

Inoltre la nuova normativa rappresenterebbe un’ulteriore causa di allungamento dei già di per sé interminabili procedimenti giudiziari, andando dunque ad approfondire la lesione del diritto al giusto processo sancito dalla Costituzione e dalla CEDU.

Ed ecco che qualche settimana fa si è tenuto un vertice a Palazzo Chigi tra le delegazioni dei Partiti di maggioranza per provare a ridiscutere i termini della riforma. Durante l’incontro dunque, che non ha comunque prodotto alcun risultato concreto e definitivo, si è prospettata la possibilità di trovare una sorta di compromesso, foriero a sua volta di feroci contestazioni dagli ambienti più sensibili ai principi costituzionali.

Infatti, la soluzione proposta consiste in una differenziazione tra imputati condannati ed imputati prosciolti dalla sentenza di primo grado: per i primi vi sarebbe l’applicazione della riforma, per i secondi invece vi sarebbe una semplice sospensione temporanea del decorso dei termini prescrizionali, il che dunque non precluderebbe a priori agli imputati prosciolti la possibilità di ottenere l’estinzione del reato.

Questa disparità di trattamento risulterebbe inopportuna ed ingiustificata, in quanto nel nostro Ordinamento tutti gli imputati godono della presunzione di innocenza fino al sopraggiungere di una sentenza definitiva di condanna, cosa ovviamente ben diversa dalla condanna irrogata da un giudice di primo grado. E allora pare chiaro che gli sforzi per tentare di attenuare l’impatto di questa riforma sul processo penale non siano stati sufficienti, e che sarà necessario trovare una soluzione più adeguata ed affine ai principi del giusto processo, così da poter finalmente far passi in avanti verso la cura di quella che è una delle piaghe più profonde della giustizia nel nostro paese.

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