Ruanda, rilasciate 50 donne incriminate per aver abortito

Il Presidente del Ruanda Paul Kagame ha annunciato la decisione di concedere la grazia a 50 donne che si trovavano in carcere perché condannate per aver praticato l’interruzione della gravidanza o per aver permesso ad altre donne di abortire.

In Africa infatti le leggi sull’aborto sono quasi sempre aspre e severe, non garantendo affatto la libertà di scelta alle donne in dolce attesa.

Nell’estate del 2018 in Ruanda vi fu l’intervento di una riforma del codice penale che dichiarò legale l’aborto soltanto quando verificatosi in determinate circostanze: stupro, incesto, matrimonio forzato o nel caso in cui la mancata interruzione della gravidanza causerebbe rischi eccessivi alla salute della donna o del feto.

Pertanto, dal dato legislativo è facile intuire che l’autonoma decisione della donna è limitata a situazioni molto particolare e che, in quanto tali, non sono sufficienti da sole ad assicurare alla gestante il diritto di scegliere in completa indipendenza se partorire o meno.

Nonostante le varie organizzazioni volte alla tutela dei diritti umani e al raggiungimento dell’eguaglianza dei sessi stiano accogliendo con particolare gioia e soddisfazione la decisione del Presidente Kagame, è importante sottolineare che il provvedimento di liberazione rientri semplicemente nelle politiche di alleggerimento  delle masse carcerarie del paese, in quanto il sovraffollamento all’interno dei luoghi di detenzione incrementa parecchio il rischio di contagi da Coronavirus.

Così, individuando quale sia stata la ratio che si cela dietro alla concessione della grazia, risulta palese quanto il problema strutturale rimanga tuttora sullo sfondo e la necessità di una legge che allenti i limiti posti alla pratica dell’aborto sia ancora urgente.

Tra le 50 donne rilasciate, 6 erano state condannate addirittura all’ergastolo. Ergo, l’effetto deterrente che una pena così dura esercita sulla volontà di una persona non può che, se rapportato all’interruzione della gravidanza, risultare in netto contrasto con il principio di proporzionalità tra fatto e reazione punitiva dello Stato, principio che dovrebbe stare alla base di qualsiasi strumento di natura penalistica.

Al di là degli spunti giuridici che una situazione del genere può offrire, appare doveroso menzionare le conseguenze pratiche che restrizioni così severe inevitabilmente portano con sé.

Le donne ruandesi, nel momento in cui stabiliscono di procedere con l’interruzione della gravidanza nonostante i divieti legali, agiscono quasi sempre attraverso vie contorte, non rivolgendosi a medici preparati ed esperti. Tutto ciò ovviamente implica un grave rischio per la salute della donna incinta e del feto stesso, rischio che talvolta sfocia nell’esito più nefasto: la morte di entrambi.

Così, nonostante in tutto il mondo non si sia ancora formato un consensus generale circa la legalizzazione dell’aborto in ogni circostanza e che quindi rientri nel margine di apprezzamento nazionale la decisione su quali limiti fissare a tale pratica, è importante che vengano quantomeno ridotte le pene previste per questa fattispecie, così da non cozzare con troppa evidenza con i basilari principi del diritto penale.

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