Con la sentenza n. 11504 viene archiviato il “tenore vita” (al tempo della convivenza). Viene introdotto, quale parametro, la valutazione dell’autosufficienza del coniuge “debole”. Un Parametro di spettanza per ciò che realmente deve considerarsi congruo, in proporzione al reddito del marito e alle reali necessità (proporzionate) del coniuge, tenendo però presenti fattori che ne determinano la ricchezza personale, la valutazione dell’indipendenza o dell’autosufficienza economica dell’ex coniuge che lo richiede.
Il matrimonio, non può essere più una «sistemazione definitiva» La Cassazione stabilisce che il matrimonio è una libera scelta, ma deve essere anche un atto di autoresponsabilità.
“Il Mantenimento non va riconosciuto a chi è economicamente autosufficiente”.
“Basta agli assegni che si definiscono in base al tenore di vita”.
La sentenza depositata mercoledì riguardava un divorzio eccellente, ma di fatto segna – come negli USA, un Precedente ed un riferimento importante per tutta la giurisprudenza. Una vera Evoluzione che tiene conto dei costumi mutati della società, del cambiamento dei redditi e delle ricchezze e della minore differenza patrimoniale e reddituale che può esserci all’interno della coppia.
Altro concetto che si è andato affermando nel tempo che è ormai da superare, è la cosiddetta “sistemazione” sulle spalle del coniuge. L’idea della conservazione del tenore di vita matrimoniale anche dopo la conclusione del matrimonio è qualcosa di anacronistico e che lede la libertà e la piena responsabilità. Con la sentenza del divorzio non può e non deve esserci una continuità patrimoniale. Dove si estingue un rapporto deve – secondo parametri differenti da quelli applicati fino ad ora – definire la reale necessità del coniuge economicamente più debole, ma al contempo si deve anche tener conto della individuazione della reale eventuale preesistente “indipendenza economica” di chi ha richiesto l’assegno.
Qualora fosse accertata tale indipendenza economica, non va riconosciuto tale diritto.
I nuovi indici riconosciuti dalla Corte di Cassazione sono il possesso di redditi da Patrimonio Mobiliare e Immobili. Il lavoro personale e l’abitazione di proprietà.
La Corte di Cassazione ha di fatto “rivoluzionato con una sentenza 30 anni di diritto di famiglia -in tema del riconoscimento dell’assegno divorzile (mantenimento) e dei criteri per la sua quantificazione.
Sono cambiati i Criteri per riconoscere l’assegno al coniuge economicamente più debole. Forse diminuiranno le file davanti alle mense Caritas, di gente comune che fino ad oggi doveva mantenere la moglie che non lavorava ma pretendeva il tenore di vita antecedente al divorzio. Tutto questo non riguarda i figli ovviamente.
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