Ddl Biotestamento: il paziente può decidere di abbandonare la terapia

Marazziti: “Con il mio emendamento, sì all’umanizzazione del morire, no al dolore e all’abbandono terapeutico, anche in caso di rifiuto delle cure“.

L’aula della Camera ha così dato vita all’articolo 1 della proposta di Legge del Biotestamento con cui si regola il consenso informato del fine vita, con la possibilità anche che il paziente possa rifiutare l’idratazione e la nutrizione artificiali.

Nel caso di malattia grave e inguaribile, con prognosi infausta a breve termine, in presenza di sofferenze refrattarie ai trattamenti – si nelle nella norma – sono esclusi ogni ostinazione irragionevole delle cure e l’accanimento terapeutico. Il medico può ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua, anche su richiesta del paziente, al fine di evitare al paziente stesso sofferenze insopportabili e non altrimenti evitabili, in associazione con la terapia del dolore“. Infine “il ricorso alla sedazione palliativa profonda continua o il rifiuto della stessa sono motivati e sono annotati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico“.

Oggi sono stati votati quindi i primi due articoli con la possibilità che domani si possa dare il via libera e consegnare il testo all’esame del Senato.

Tra i vari emendamenti anche quello dell’obiezione di coscienza: il medico di fronte ad un paziente che rifiuti il trattamento terapeutico, non ha obblighi professionali e potrà quindi rifiutarsi di staccare la spina. A questo punto però il paziente potrà rivolgersi ad altri medici all’interno della stessa struttura sanitaria. “Il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo e – si legge nell’emendamento – in conseguenza di ciò, è esente da responsabilità civile o penale. Il paziente non può esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali, a fronte di tali richieste, il medico non ha obblighi professionali“.

Per quanto riguarda strutture pubbliche o private non ci sarà alcuna differenza e nel caso di strutture cattoliche convenzionate con il sistema sanitario nazionale, non si potranno chiedere alle Regioni di essere esonerate dall’applicazione delle norme sul biotestamento perché “non rispondenti alla carta di valori su cui fondano i propri servizi”.

Nel secondo capitolo della legge è stato approvato un emendamento riformulato di Civici e Innovatori, nel quale il minore o incapace ha “diritto alla valorizzazione delle proprie capacità di comprensione e decisione e quindi deve ricevere informazioni sulle sue scelte ed essere messo in condizione di esprimere la sua volontà“.

Si aspetta quindi ora solo l’ultima parte che riguarda l’articolo 3 con cui si regola il Dat (Disposizioni anticipate di trattamento) che al momento non ha le coperture finanziarie per essere istituito a livello nazionale.

360 voti favorevoli, 21 contrari e 2 astenuti. Così si è conclusa la commissione per il

 di abbandonare totalmente la terapia grazie all’emendamento del presidente della commissione Affari sociali della Camera Mario Marazziti.

Ora dovrà passare ai voti dall’Aula. In base al testo, “Il medico, avvalendosi di mezzi appropriati allo stato del paziente deve adoperarsi per alleviarne le sofferenze, anche in caso di rifiuto o di revoca del consenso al trattamento sanitario indicato dal medico. A tal fine, è sempre garantita un’appropriata terapia del dolore con il coinvolgimento del medico di medicina generale e l’erogazione delle cure palliative”.

Il testo prescrive, inoltre, che “nel caso di paziente con prognosi infausta a breve termine o di imminenza di morte, il medico deve astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure e dal ricorso a trattamenti inutili e sproporzionati. In presenza di sofferenze refrattarie ai trattamenti sanitari, il medico può ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua in associazione con la terapia del dolore, con il consenso del paziente. Il ricorso alla sedazione palliativa profonda continua o il rifiuto della stessa sono motivati e sono annotati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico”.

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