Legge per il contrasto alle forme di cyberbullismo: approvazione alla Camera!

Con 432 voti è stata finalmente approvata dalla Camera la legge per il contrasto alle forme di cyberbullismo. Un voto unanime che non ha visto nessun voto contrario alla sua quarta lettura dopo un lungo percorso.Presente sulle tribune anche Paolo Picchio, il padre di Carolina, la ragazza che si tolse la vita a 14 anni dopo essere stata vittima dei cyberbulli. Il presidente della camera Laura Boldrini, lo ha salutato poiché è anche grazie alla sua battaglia che si è arrivati alla Legge.

E’ a Carolina e alle altre vittime del bullismo on line – ha detto Boldrini prima di indire la votazione finale – che noi oggi dobbiamo dedicare questo provvedimento, che era un primo passo necessario e doveroso da parte del Parlamento“.

Come hanno fatto notare alcuni deputati non si tratta di una Legge perfetta e che avrà necessità di migliorie, ma è comunque un buon punto di partenza. Si tratta di sicuro di una risposta efficace non solo di repressione, ma anche di educazione e formazione dei giovani a un fenomeno in preoccupante crescita.

Il testo ha avuto tre diverse riletture tra le commissioni e le aule di palazzo Madama e di Montecitorio ed era arrivato di nuovo a Montecitorio per la quarta lettura (quella definitiva) lo scorso 31 gennaio. Il punto focale della legge che ha visto il lungo iter di due anni è stato quello della possibile estensione ai maggiorenni. Il testo originario (elaborato dalla senatrice del Pd, Elena Ferrari) era circoscritto ai minorenni ma la Camera in seconda lettura lo ha modificato, allargandolo agli over 18.

La legge varata dalla Camera ha ristretto l’azione ai minorenni e confermato l’ultima impostazione adottata al Senato, che privilegia la prevenzione e gli interventi di carattere educativo, rispetto al testo della Camera che alle misure educative affiancava anche strumenti di natura penale. Si riferisce comunque solo ad atti di cyberbullismo togliendo riferimenti al bullismo extra Internet.

Per la prima volta entra così in gioco legislativo la figura del cyberbullo: bullismo telematico è ogni forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, manipolazione, acquisizione o trattamento illecito di dati personali realizzata per via telematica in danno di minori. Nonché la diffusione di contenuti online (anche relativi a un familiare) al preciso scopo di isolare il minore mediante un serio abuso, un attacco dannoso o la messa in ridicolo.

Cosa si può fare in caso di cyberbullismo? Il minore che abbia compiuto 14 anni e sia vittima di bullismo informatico (nonché ciascun genitore o chi esercita la responsabilità sul minore) può rivolgere istanza al gestore del sito Internet o del social media per ottenere l’oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore diffuso su Internet che deve essere eseguita entro 48 ore dall’istanza.

Inoltre, in ogni istituto scolastico dovrà essere designato un docente con funzioni di referente per le iniziative contro il cyberbullismo, che collaborerà con le Forze di polizia, le associazioni e con i centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio in caso di necessità. Le scuole sono chiamate a elaborare interventi di prevenzione e informazione, con la promozione dell’uso consapevole di internet.

In caso di episodi di bullismo via web, il questore può ammonire l’autore con un provvedimento analogo a quello adottato per lo stalking: fino a quando non sia stata presentata querela o denuncia per i reati di ingiuria, diffamazione, minaccia o trattamento illecito di dati personali commessi, mediante Internet, da minorenni sopra i 14 anni nei confronti di altro minorenne, il questore potrà convocare il minore responsabile (insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale), ammonendolo oralmente ed invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge.

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