Videosorveglianza e GDPR, cosa c’è da sapere

Anche quando è destinata a uso privato, la videosorveglianza deve rispettare delle regole particolarmente severe che hanno lo scopo di difendere le libertà fondamentali degli individui e la loro privacy, a maggior ragione dopo l’entrata in vigore del GDPR, avvenuta nel maggio del 2018. Per le amministrazioni comunali, il termine massimo per la conservazione delle riprese, laddove la video sorveglianza sia volta alla tutela della sicurezza urbana, è di sette giorni a partire dal momento in cui le immagini sono state raccolte, a meno che non vi siano specifiche necessità per una conservazione più lunga. Tuttavia, affinché tali necessità possano essere riconosciute, è necessario inoltrare una richiesta al Garante per una verifica preliminare.

I soggetti che possono essere identificati attraverso le immagini registrate devono poter esercitare i propri diritti secondo quanto previsto dal Codice e, nello specifico, in base all’articolo 7 dello stesso, che riguarda il diritto di accedere ai dati e di verificare le modalità del loro trattamento. Nell’ipotesi in cui tali prescrizioni non venissero rispettate sarebbe prevista l’applicazione di sanzioni di carattere amministrativo.

La verifica preliminare

Uno degli obblighi che sono sanciti dal Provvedimento Generale del Garante ha a che fare con la cosiddetta verifica preliminare. In pratica, i dati personali che vengono ricavati da attività di video sorveglianza devono essere trattati, secondo quanto stabilito dal Garante, come sito di una verifica preliminare attivata d’ufficio se vengono messi a repentaglio i diritti fondamentali, la dignità dei soggetti coinvolti o la loro libertà.

Le immagini ricavate dai dati biometrici

Una particolare attenzione deve essere riservata ai sistemi che vengono adoperati per raccogliere immagini che sono associate a dati biometrici. Nel caso in cui questi dati vengano utilizzati in maniera incontrollata e generalizzata, c’è il pericolo che si concretizzi per gli individui interessati un pregiudizio rilevante: per questo motivo è indispensabile prevenire eventuali abusi e possibili utilizzi impropri. La verifica preliminare è necessaria per quei sistemi di video sorveglianza che sono muniti di software che consentono il riconoscimento degli individui mediante il confronto, l’incrocio o il collegamento delle immagini che vengono rilevate con i dati biometrici.

I sistemi intelligenti

Un kit videosorveglianza si può basare su sistemi intelligenti. Essi sono così denominati perché oltre a riprendere le immagini e a registrarle hanno la capacità di rilevare situazioni anomale o comportamenti sospetti in modo automatico, per poi segnalarli e registrarli se necessario. Tuttavia questi sistemi vanno ritenuti eccedenti in relazione alla classica attività di video sorveglianza, in virtù delle conseguenze invasive che possono generare dal punto di vista dell’autodeterminazione delle persone interessate e delle loro azioni. L’impiego dei sistemi intelligenti è consentito unicamente in circostanze specifiche, a condizione che vengano rispettati i principi di correttezza, di finalità, di proporzionalità e di necessità a cui si fa riferimento nel Codice privacy.

Le notifiche al Garante

Se si viene meno all’obbligo di notificazione al Garante come previsto dal Codice privacy agli articoli 37 e 38 o se la stessa notificazione, pur inviata, si rivela incompleta, è prevista una sanzione amministrativa. Non si può desumere alcuna approvazione implicita dal mero inoltro dei documenti riguardanti progetti di video sorveglianza se ad esso non fa seguito un riscontro esplicito fornito dall’Autorità, dal momento che non è previsto che sia in vigore il principio del silenzio assenso.

Tutti i dati che vengono raccolti tramite i sistemi di video sorveglianza vanno protetti con misure di sicurezza ad hoc, anche preventive, in modo tale che sia minimizzato il pericolo di accesso non autorizzato, così come quelli di perdita o di distruzione, anche accidentali. Al tempo stesso devono essere ridotti al minimo i rischi di un trattamento non in linea con le finalità della raccolta di quei dati.

Quando i sistemi sono configurati per la registrazione delle immagini e per la loro conservazione, è necessario che per i soggetti abilitati sia limitata la possibilità di visionare le immagini stesse sia in sincronia con le riprese che in un momento successivo. Occorre, inoltre, che siano previste delle misure specifiche per l’eliminazione delle registrazioni una volta scaduto il termine di conservazione: cancellazione che può avvenire anche in automatico. Se vengono usati degli apparati di ripresa digitali che sono connessi a rete informatiche, è indispensabile che questi siano protetti dai rischi di accesso abusivo cui si fa riferimento nel codice penale all’articolo 615 ter.

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